RILEVANTI NOVITA’ IN MATERIA DI CONTESTAZIONE DIFFERITA DEGLI ARTT. 80 E 193 CDS

Il Ministero dell'Interno con la Circolare prot. 300/A/4684//20/127/9 del 03.07.2020 fornisce indicazioni sulla contestazione differita degli artt. 80 e 193 riguardanti rispettivamente la revisione e la copertura assicurativa RCA. La circolare trova origine a seguito delle richieste presentate dai corpi di polizia per le diverse modalità di applicazioni delle norme. La contestazione differita è prevista solo in alcuni casi dall'art. 201 CdS.; nello specifico la mancata copertura dell'assicurazione RCA e della revisione sono contestabili a seguito di accertamento con dispositivi o apparecchiature di rilevamento .

Comunque, si segnala che a tutt'oggi il Ministero dei Trasporti non ha omologato nessuna apparecchiatura idonea. In assenza di omologazione si rende necessaria la presenza di un organo di polizia stradale per far si che il dispositivo diventi "supporto documentale" che consente sia la contestazione immediata ma anche quella differita.

La rilevante novità della circolare ministeriale, è quella riferita alla procedura indicata dall'art. 193 CdS che prevede la possibilità di accertare l'assenza di copertura assicurativa mediante apparecchiature già omologate per sanzionare il superamento dei limiti di velocità (autovelox fissi e mobili), gli accessi alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali.

Pertanto l'accertamento sulla mancanza di assicurazione RCA potrà avvenire solo a chi supera i limiti di velocità o chi accede abusivamente sulle ZTL o sulle corsie riservate ai mezzi pubblici. Foto e video diventano perciò atti di accertamento legittimi ad attivare le procedure che attestano che in quel determinato momento il veicolo stava circolando privo di assicurazione. Conseguentemente il proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 180 c. 8 CdS sarà invitato a presentare in un ufficio di polizia la documentazione relativa.