DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, n. 172 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 dicembre n. 172, e, non con un nuovo DPCM, il Governo ha approvato ulteriori misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.

 Il provvedimento, costituito da 3 articoli, è quindi in vigore da oggi, 19 dicembre. Il testo prevede che:

nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le c.d. zone “rosse”.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le c.d. zone “arancioni"; tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Le violazioni delle misure disposte dal D.L. sono sanzionate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 /2020, che prevede una sanzione amministrativa di una somma da euro 400 a euro 3.000, e la chiusura attività commerciale.