Il Comune non può inserire il corpo/servizio di polizia locale quale struttura intermedia in una più ampia articolazione burocratica.

Lo ha ribadito il TAR Campania-Napoli, Sez. V, con la sentenza 18.03.2019 n. 1470.
La vicenda
Un dirigente della polizia municipale ha impugnato gli atti relativi alla macro organizzazione di un Comune che aveva inserito la polizia Municipale all'interno del settore amministrativo ritenendo che l'Ente non poteva collocare la polizia locale quale struttura intermedia in una più ampia articolazione burocratica.
La decisione
Il Tar ha rilevato che non vi è omogeneità tra la polizia municipale e il settore amministrativo e che una tale organizzazione inficia l'autonomia delle funzioni dello stesso servizio di polizia locale. L'istituzione del corpo/servizio di polizia municipale dà vita a una entità organizzativa unitaria completamente autonoma da altre strutture organizzative del comune (un corpo, appunto, che assomiglia ai corpi militari dai quali mutua anche i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari
Livelli, i servizi di polizia locale
Al vertice di questa aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del corpo e ne risponde direttamente al sindaco. Ciò è tanto vero che la legge 65/1986, contempla uno status giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali, sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego. Invero, a tutti gli addetti della polizia municipale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità.
L'autonomia del corpo di polizia municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità.
Le competenze attribuite dall'ordinamento (articoli 3 e 5 della legge 65/1986) al corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamenti nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività si aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza.
Nell'ambito dell'organizzazione comunale, quindi, deve essere sempre garantita la totale autonomia del corpo di polizia municipale specie per quanto concerne le competenze previste dall'articolo 9 della legge 65/1986. Per queste ragioni la polizia municipale, specie se costituita in corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie una sezione) di un compendio burocratico più ampio, né può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo responsabile della struttura burocratica.