UTILIZZAZIONE VEICOLI NOLEGGIATI SENZA CONDUCENTE PER TRASPORTO MERCI SU STRADA (MODIFICA ART. 84 C.d.S.)

Sulla G.U. Serie Generale n° 136 del 13.06.23 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 contenente Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e in particolare all'art. 24 l'Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, così enunciato: 
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»; 
c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ed i veicoli destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto proprio»; 
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»; 
e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.». 

2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita a condizione che: 
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; 
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; 
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico: 
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; 
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. 

4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro. 

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 

6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale. 

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N.B.: la presente pubblicazione è un’elaborazione che non ha carattere di ufficialità. Si esclude la responsabilità per eventuali errori, inesattezze e omissioni.