CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N° 44 DEL 22 APRILE 2023.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/21/23G00088/sg

Pubblicata sulla G.U. Serie Generale n° 143 del 21.06.23 - Suppl. Ordinario n° 23 la Legge 21 giugno 2023 n° 74 sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Tra le norme di interesse ricordiamo:

  • Gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale di Investimenti Complementari (PNIC) sono esclusi dal cosiddetto controllo concomitante, ossia relativo ad interventi in corso di svolgimento, della Corte dei Conti.
  • Prorogato fino 30 giugno 2024 il cosiddetto scudo erariale per i dirigenti dello Stato, fino a tale data la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di (art. 1 legge 20/94), è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta, tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia.
  • Esteso da 12 a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici (periodo rinnovabile per una sola volta) anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Resta ferma la possibilità di usufruire dell’aspettativa prevista dall’art. 23-bis del D. Lgs. 165/01.
  • Nell’ambito della revisione degli ordinamenti professionali, i CC.CC.NN.LL. 2019 – 2021 dei settori pubblici, possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni (e non più dalle amministrazioni di appartenenza) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
  • Nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche è introdotta una riserva di posti pari al 15 per cento a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.
  • Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti del suddetto 20 per cento.
  • I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In questi casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei.
  • Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.
  • Nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), dedicata alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari: gli obiettivi e le risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea e le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni individuano, al proprio interno, dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi. Sono escluse dall’adozione del PIAO le amministrazioni fino a cinquanta dipendenti oltre alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative.

N.B.: La presente pubblicazione è un’elaborazione che non ha carattere di ufficialità. Si esclude la responsabilità per eventuali errori, inesattezze e omissioni.