Orientamenti applicativi pubblicati dall’ ARAN

Il divieto contenuto all’art. 45, comma 5, del CCNL 21/05/2018, in materia di diritto allo studio, opera anche nei confronti del personale turnista?

(CFL 129) [Funzioni locali - Orario di lavoro] La disciplina contenuta all’art. 45, comma 5, del CCNL 21/05/2018,  in coerenza con gli orientamenti espressi in materia di “turni”, non opera nei confronti del personale turnista, quando “ordinariamente”, in base alla propria articolazione oraria, deve lavorare nella giornata di domenica o in festività infrasettimanale ricadente nella sua ordinaria articolazione a turno.

L’amministrazione è obbligata a concedere un giorno di ferie, in una giornata festiva infrasettimanale o festiva, richiesto dal personale turnista iscritto ad un corso di studi?

(CFL 130) [Funzioni locali - Ferie e festività]. Atteso che le ferie sono un diritto irrinunciabile, fruibile comunque previa autorizzazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, si ritiene che, l’amministrazione, nell’ambito delle sue prerogative datoriali, debba necessariamente operare un bilanciamento tra l’esigenza di garantire la regolare erogazione del servizio, rispetto all’esigenza del lavoratore, anche se iscritto ad un corso di studi.

Quali sono le condizioni legittimanti a fruire dei benefici a favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, di cui all’art 37 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018?

(CFL 131) [Funzioni locali - Malattia] L’art. 37 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ha introdotto una particolare tutela a favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita od altre assimilabili. Le condizioni legittimanti a fruire dei benefici della disciplina in esame sono essenzialmente due e devono necessariamente coesistere:        

  • attestazione di sussistenza di grave patologia che richiede terapia salvavita, rilasciata ai sensi del comma 2 dell’art. 37, ai sensi del quale “L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati”. Tale procedura di riconoscimento della grave patologia deve essere attivata dal dipendente;
  • certificazione di malattia, rilasciata dal medico dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente, intendendo per tale anche il medico di medicina generale che, come nel caso di specie, ove sussista il nesso causale tra la terapia salvavita e l’incapacità lavorativa, può rilasciare il certificato di malattia telematico barrando la casella “patologia grave che richiede terapia salva vita”.