Art. 193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque    circola    senza     la     copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro  3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la  sanzione  amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. 

2-bis. Quando lo stesso soggetto  sia  incorso,  in  un periodo di due anni, in una  delle  violazioni  di  cui  al comma 2 per almeno due  volte,  all'ultima  infrazione  con segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria  della sospensione della patente da uno a due mesi, ai  sensi  del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,  in  deroga  a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato  il pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  ai   sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di  assicurazione per almeno sei mesi, il  veicolo  con  il  quale  e'  stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito  ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa  accessoria  del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo  le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,  decorrenti dal  giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La restituzione del veicolo e' in  ogni  caso  subordinata  al pagamento delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il  successivo fermo, se ricorrenti,  limitatamente  al  caso  in  cui  il conducente coincide con il proprietario del veicolo.  

3. La sanzione amministrativa di  cui  al  comma  2  e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del  veicolo  per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art. 1901,  secondo  comma,  del  codice  civile.  La   sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi'  ridotta  alla meta'  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni   dalla contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (1)

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. (2)

 4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (3)

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. (3)

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (3)


(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2) Comma introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94

(3) Comma aggiunti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 ( legge di stabilità 2012).