Direttiva BOLKESTEIN

  • La direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, è una direttiva dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune, presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2004, ed approvata ed emanata nel 2006. Venne così detta da Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi, ha curato e sostenuto questa direttiva, che per semplicità viene indicata con il suo nome.
  • All'interno della Legge di Bilancio (n. 145/2018), dopo reiterate e convinte istanze portate avanti da CNA           (confederazione nazionale dell’artigianato)
  • Balneatori, sono state inserite ed approvate importanti misure a favore del comparto balneare gravemente penalizzato dalla maldestra applicazione della Direttiva Bolkestein.
  • Queste riguardano principalmente una proroga di 15 anni della concessione demaniale a favore sia delle imprese il cui titolo concessorio fosse stato rilasciato anteriormente al 31/12/2009 sulla base dell'articolo 1 comma 683 della stessa legge di bilancio, sia delle concessioni rilasciate successivamente a tale data sulla base del comma 682 ma anche a favore delle cosiddette concessioni “pendenti” alla data del 31/12/2009.
  • La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa, abbreviata in CNA, è una delle organizzazioni italiane di rappresentanza delle imprese dell'artigianato e della PMI, (confederazione piccole-  medie imprese)fondata il 9 dicembre 1946, ha sede a Roma. È una delle associazioni che fanno parte del CNEL ( consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
  • La CNA è stata la prima organizzazione dell'artigianato a sottoscrivere accordi con i sindacati dei lavoratori nel 1946.

La Direttiva 2006/123/CE mira (almeno negli intenti) ad apportare benefici alle imprese ed a tutelare i diritti del consumatore, riducendo e in alcuni casi eliminando l’elevato numero di ostacoli burocratici che impediscono ai prestatori di servizi di espandersi oltre i confini nazionali al fine di sfruttare appieno il mercato unico, in un’ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati

  • La novità introdotta dalla Bolkestein è il principio della “libertà di prestare servizio”, che prevede il divieto per gli Stati di imporre al prestatore di servizi di un altro Stato membro, ulteriori requisiti burocratici rispetto a quelli richiesti ai propri operatori, che non siano giustificati da ragioni di pubblica sicurezza, protezione della salute e dell’ambiente.

Nella versione finale della Direttiva, tale principio ha (per fortuna) sostituito l’iniziale “principio del paese d’origine”, molto contestato in vari paesi europei, in base al quale il prestatore di servizi era soggetto alle disposizioni dello Stato membro di provenienza

Il comma 1, dell’articolo 1, del D.Lgs. n. 59/10, stabilisce che ”le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta alla scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale