Oltraggio a pubblico ufficiale: necessaria la pubblicità dell’offesa.

Per la Cassazione penale la frase oltraggiosa deve raggiungere anche persone estranee alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento. Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza 9 giugno 2021 n. 30136, ritenendo che ...le “più persone” in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbano essere soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione (cioè dei “civili”) ovvero dei soggetti che, pur pubblici ufficiali, siano nondimeno presenti in quello specifico contesto spazio-temporale, non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente". Mentre ...ai fini della integrazione del reato di oltraggio previsto dall'articolo 341 bis c.p., è necessario che l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e, a tale fine, è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della Pubblica Amministrazione.

In sintesi, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non sussiste se l'offesa è rivolta a tutti i pubblici ufficiali intervenuti e non è stata percepita da due o più persone terze: è rivolta ad un solo pubblico ufficiale ma è stata percepita solo da altri pubblici ufficiali intervenuti per il medesimo controllo.