L’ABBANDONO DEI RIFIUTI DIVENTA SEMPRE PIU’ PENALE.

L’articolo 6-ter, comma 1, della legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha convertito con modificazioni il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, modifica, a decorrere dal 10 ottobre 2023, il comma 1 dell’articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, trasformando da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punendola con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Pertanto, a seguito della nuova normativa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro si passa alla pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quindi a far data dal 10 ottobre 2023, chiunque abbandona o deposita i rifiuti in modo incontrollato, è punito  penalmente e non più, come in precedenza, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Precedente art. 255, comma 1°Nuovo art. 255, comma 1°
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da trecento euro a mille euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
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