Decreto Green Pass: pubblicata la conversione in legge. Le ultime novità. La legge 126/2021 converte in legge, con modificazioni, il DL 105/2021, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

N.B.: la presente pubblicazione è un’elaborazione che non ha carattere di ufficialità. Si esclude la responsabilità per eventuali errori, inesattezze e omissioni.

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, la legge 126/2021 del 16 settembre, che converte con modificazioni il DL 105/2021 il cosiddetto Decreto Green Pass (da non confondere con il Decreto Green Pass 'Lavoro', approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 16 settembre ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Contestualmente, è stato pubblicato il testo del DL 105 coordinato con la legge di conversione 126/2021. Si segnalano le principali novità apportate in sede di conversione: 

  • estensione, ai fini della certificazione verde, della validità anche del tampone molecolare salivare;
  • la durata dei vecchi green pass viene estesa a 12 mesi anziché 9: vi rientrano tutti i vaccinati con due dosi ma anche i soggetti guariti dal Covid-19 e che si sono sottoposti ad una sola inoculazione. Rimane di sei mesi la durata del green pass per i guariti dal Covid-19 i quali non si sono immunizzati;
  • il prezzo calmierato (15 euro, anziché 22, per gli adulti, e 8 euro dai 12 ai 18 anni) per i tamponi ampliato fino al 30 novembre (anziché 30 settembre);
  • la precisazione che i soggetti minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare alle cerimonie (ad esempio, matrimoni e comunioni), come anche per le ulteriori attività rispetto alle quali le norme li esentavano già: ristoranti, piscine al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, ecc.;
  • per entrare nei pronto-soccorso, non è sufficiente il green pass: anche i vaccinati - e i guariti dal Covid - devono prima sottoporsi a tampone rapido o molecolare (salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario).