Giurisprudenza - Corte di Cassazione - sentenza 28/04/2022 n. 16262
In ordine al reato di cui all'art. 187, c. 8, CDS (Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento (di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4), il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7...) la sanzione amministrativa accessoria della confisca è prevista come obbligatoria e pertanto, dopo aver dato atto che il mezzo era di proprietà dell'imputato, il giudice deve applicarla senza margini di discrezionalità e senza necessità di fornire alcuna motivazione.
Per maggiore chiarezza si accennano gli articoli relativi alla sentenza:
- Art. 186/7: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c) ...omissis...
- Art. 186/2c): ...omissis.... All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. ...omissis...